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Detrazioni Irpef 20 per cento per acquisto case da affittare

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre il decreto che contiene le modalità di attuazione della deduzione Irpef per l’acquisto di casa da destinare alla locazione a canone concordato.

Il decreto 8 settembre 2015 dei ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia dá attuazione all’articolo 21 dello Sblocca Italia.Quest’ultimo prevede uno sconto Irpef del 20% a favore di chi acquista dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un’abitazione da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione da destinare all’affitto a canone concordato per una durata minima di otto anni.

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale definisce nei dettagli le modalità attuative, fornendo ai contribuenti un’informazione completa sui soggetti che possono usufruire delle agevolazioni, sui titoli abilitanti, sui termini previsiti e sugli adempimenti amministrativi previsti per poter usufruire delle agevolazioni.

Quando è possibile ottenere la deduzione

La deduzione spetta nella misura del 20 per cento sul prezzo di acquisto dell’immobile per un limite massimo di 300mila euro, ed è ripartita per un periodo di otto anni con quote annuali di pari importo. La deduzione si ottiene per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare; costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori; acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.

Requisiti per accedere alla deduzione

Il decreto prevede le seguenti condizioni per poter accedere alla deduzione

a) l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purche’ tale periodo abbia carattere continuativo;

b) l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c) l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

d) l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;

g) accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

 

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