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Deposito prezzo al notaio già in vigore

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Il deposito prezzo al notaio è entrato in vigore dal 29 agosto 2017. Come previsto dalla “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” le parti o anche una di loro potrà richiedere al notaio di aderire al deposito del prezzo.

Deposito prezzo al notaio

Dal primo gennaio 2014 era entrata in vigore una legge in base alla quale il prezzo della compravendita doveva necessariamente essere consegnato in deposito al notaio che stipula l’atto, fino alla registrazione ed effettiva trascrizione nei registri immobiliari.

Questa norma, però, non è mai stata applicata, per mancanza del regolamento di attuazione che avrebbe dovuto essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.

La legge per la concorrenza 2017 è intervenuta su queste regole disponendo che il deposito del prezzo deve avvenire solo su specifica richiesta di una delle parti.

Trattandosi di una norma posta a tutela della parte acquirente, sarà questa maggiormente interessata a chiedere che il prezzo sia consegnato in deposito al notaio anziché essere versato immediatamente al venditore, ma potrà scegliere liberamente se avvalersi di questa possibilità.

Solo in questo caso il notaio al momento del trasferimento immobiliare tratterrà la somma pattuita per la compravendita e la depositerà su un apposito conto corrente fino all’effettivo trasferimento dell’immobile e gli interessi maturati sul conto corrente saranno incassati dallo Stato, che li destinerà ad un fondo per le piccole e medie imprese.

Sempre su richiesta di una delle parti, sono consegnate al notaio le somme destinate all’estinzione di gravami o spese non pagate o altri oneri dovuti (per esempio, le somme destinate all’estinzione di debiti garantiti da ipoteca iscritta sull’immobile oggetto della compravendita, oppure delle spese condominiali arretrate).

Il deposito del prezzo è previsto solo per le somme dovute contestualmente alla stipula dell’atto di compravendita. Sono pertanto escluse le somme versate dall’acquirente al venditore a titolo di acconto o di caparra (a meno che le parti, per garantire una maggiore tutela del venditore, anche in relazione alle somme anticipate, decidano di stipulare il contratto preliminare per atto notarile).

La legge consente di richiedere il deposito anche per la parte del prezzo eventualmente oggetto di dilazione di pagamento, cioè da pagare in un momento successivo rispetto alla stipula dell’atto notarile di compravendita. Quando ciò va contro l’interesse delle parti che hanno concordato tale modalità di pagamento, sarà sufficiente che nessuna di esse chieda al notaio di trattenere in deposito tali somme.

Paolo Righi, presidente nazionale Fiaip ha commentato: “Il deposito prezzo al notaio è da ascriversi alla già nutrita schiera delle leggi inutili e dannose varate per il nostro comparto. La legge crea una disparità fortissima tra le parti, che fino ad oggi erano bilanciate e tutelate, mentre ora il venditore diventa parte debole del contratto. Inoltre, la sua applicazione creerà notevoli problemi a quei venditori che intendono vendere la propria abitazione per comprarne subito un’altra: sarà quasi impossibile per chi vende casa impegnarsi all’acquisto di un nuova abitazione, non potendo contare sul denaro proveniente dalla vendita del proprio immobile. Quasi esilarante il fatto che gli interessi maturati sul conto corrente del Notaio anziché essere restituiti al venditore vengano trattenuti dallo Stato, che di fatto ha varato una nuova tassa sulla proprietà immobiliare”.

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