Chi paga la Tasi 2017?
Tasi 2017: in vista della scadenza per il suo pagamento è bene poter disporre di un quadro completo su chi paga la Tasi per l’anno in corso. Non tutti infatti sono obbligati al versamento dell’imposta comunale dal momento che sono sono previste molteplici esenzioni per alcune categorie particolari di immobili.
È quindi importante individuare con esattezza la propria specifica situazione relativamente al pagamento della Tasi per evitare malintesi in materia di imposte.
Ricordando che la scadenza per l’acconto è fissato per il 16 giugno e quella per il saldo il 16 dicembre, cerchiamo di capire chi paga la Tasi e quali le esenzioni per il 2017.
Tasi 2017, chi è che non la paga? Ecco gli immobili esentati
Per la Tasi 2017 si applicano le stesse esenzioni che sono state introdotte nel 2016 circa gli immobili adibiti ad abitazione principale, ovvero per quel tipo di immobile che si utilizza stabilmente come residenza o domicilio.
Sono escluse dalla Tasi anche le pertinenze della prima casa, cioè quelle strutture che rientrano nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro), C/7 (tettoie chiuse o aperte).
L’esonero dal pagamento non riguarda però le case considerate di lussoanche se figurano come abitazione principale. Le abitazioni che sono ricomprese sotto le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico) sono quindi tenute al pagamento della Tasi.
Un’ulteriore esenzione riguarda coloro che hanno la propria abitazione principale in affitto o in comodato d’uso gratuito. In questo caso infatti si applica la stessa esenzione valida in generale su tutte le abitazioni principali. Chi però è il proprietario degli immobili in questione è al contrario soggetto a tassazione.
Per la Tasi sono in aggiunta esonerati da tassazione immobili con caratteristiche particolari, ovvero quelli che:
- sono di proprietà indivisa di cooperative edilizie e che sono abitazione principale dei soci;
- sono stati classificati come alloggi sociali;
- sono dimora coniugale assegnata dalla sentenza del giudice in caso di divorzio o separazione;
- sono proprietà delle forze armate senza essere però locati;
- rifugi alpini non custoditi, punti d’appoggio e bivacchi;
- i terreni agricoli;
- sono di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, non essendo locati.
Tasi 2017: chi la deve pagare?
Fatte salve le eccezioni riportate sopra, la Tasi si applica a tutte le altre tipologie di immobili. Il pagamento dell’imposta sui servizi indivisibili, nello specifico, riguarderà di conseguenza:
- le seconde case,
- i negozi e uffici,
- gli immobili d’impresa,
- aree edificabili,
- i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Questi sono solo alcuni esempi per rispondere a una delle domande principali sulla Tasi: ovvero quella su chi la paga. La Tasi è un’imposta locale e ogni singolo comune può variare il valore del tributo. Sono però presenti alcune indicazioni generali sul suo calcolo a cui ci si deve attenere su tutto il territorio nazionale. Viene inoltre prevista una tassazione agevolata per alcune tipologia di immobili specifici.
Tasi 2017: come comportarsi in caso di affitto
Un caso particolare che spesso capita in tema di Tasi è quello in cui il proprietario dell’immobile è differente rispetto all’occupante effettivo. Questo è per esempio il caso degli affitti per i quali è necessaria la presenza di locatore e inquilino che hanno diritti differenti sull’abitazione. In casi come questi chi paga la Tasi?
Come già descritto in precedenza, se l’affittuario o l’occupante ha come prima casa l’immobile in questione è esentato dal versamento della Tasi. Nel caso ciò non avvenga ciascuno dei due soggetti dovrà provvedere al pagamento della propria quota.
In assenza di particolari regolamenti comunali la Tasi relativa all’immobile deve essere pagata per il 90% da parte del proprietario e per il 10% da parte dell’occupante. A seconda del comune quest’ultima percentuale può salire fino al 30% provocando la relativa diminuzione dell’importo dovuto dal proprietario del diritto reale sull’immobile.